SETTORE SPECIALE STRATEGICO
ORDINANZA N. 49 / 2015 DEL 20/03/2015
OGGETTO:ORDINANZA PER DIVIETO DI BIVACCO
IL SINDACO
Premesso che uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione è la tutela dell’ambiente e della libera fruizione degli spazi pubblici cittadini;
Considerato che:
accade sovente che parchi, piazze, giardini pubblici e aree pedonalizzate siano teatro di situazioni di degrado e inciviltà, fonte pertanto di disagio per i cittadini oltre che di danno d’immagine per il Comune;
quanto sopra evidenziato costituisce un’indebita fruizione di luoghi diversamente destinati all’utilizzo dell’intera collettività;
da reiterate segnalazioni verbali e telefoniche rivolte ai competenti Uffici Comunali, nonchè da istanze presentate da Associazioni di cittadini, è emerso l’utilizzo improprio di aree che solitamente dovrebbero essere destinate alla libera fruizione da parte di famiglie e bambini;
tali fenomeni creano sia disagio sociale, alimentando, tra l’altro, la percezione dell’insicurezza urbana, sia degrado urbano, visto le precarie condizioni di nettezza in cui detti luoghi vengono rilasciati dopo la loro fruizione;
Dato atto che appare doveroso che l’Autorità preposta a tutelare l’interesse pubblico collettivo, intraprenda azioni in tal senso, anche attraverso azioni tese ad eliminare il fenomeno sopra descritto mediante interventi propedeutici quali: diffide preventive idonee a richiamare i soggetti a mettere in atto comportamenti consoni al contesto sociale ove tali avvenimenti si manifestano;
Ritenuto quindi necessario per quanto sopra esposto, adottare misure idonee a garantire la libera fruizione degli spazi sopra citati, la tutela del patrimonio cittadino e dei suoi monumenti, l’interdizione di qualsiasi atto di vandalismo o comunque contrario al decoro, alla decenza ovvero fonte di disagio sociale o di problematiche di carattere igienico-sanitario;
Visto l’art. 3 della L. n. 94 del 15/07/2009 “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”;
Visto che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 05 Agosto 2008 le misure di prevenzione e di contrasto ai comportamenti che causano il danneggiamento del patrimonio pubblico, o che ne impediscano la fruibilità, risultano tra le attività attraverso cui il Sindaco garantisce la tutela della sicurezza urbana nell’esercizio dei compiti di cui all’art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Dato atto che con Nota prot. n. 6370 del 20/03/2015 si da comunicazione al Prefetto così come previsto dall’art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Tanto premesso, il Sindaco pro-tempore,
ORDINA
IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:
1. di bivaccare a fini di consumo di pasti non veloci nelle piazze, nei parchi pubblici e comunque in tutte le aree provviste di elementi di arredo o spazi verdi destinati alla collettività, in particolare facendo uso di bevande alcoliche, ovvero di sistemare giacigli presso le stesse;
2. di utilizzare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
3. di bagnarsi nelle fontane pubbliche e di utilizzare le stesse per il lavaggio di cose od animali;
Le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra € 50,00 ed € 500,00 a norma dell’art. 7 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; all’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto eliminando rifiuti e qualsivoglia traccia di elementi correlati all’illecito
DISPONE
1. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto della Provincia di Roma;
2. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale di Mentana (RM); alla Stazione dei Carabinieri di Mentana (RM);
3. che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) gironi dalla notificazione, ricorso al T.A.R. del Lazio, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della presente.
Il Sindaco
Altiero Lodi